Secondo le nuove regole dettate da Arera con la delibera n. 443/2019, entro il prossimo 30 aprile gli Ato (nelle Regioni che hanno istituito gli ambiti) oppure i Comuni dovranno validare e determinare il piano economico finanziario utile ai fini della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ricalcolando i Pef del 2018 e del 2019 in base al metodo tariffario rifiuti, da mettere a confronto con i Pef già deliberati, ai fini sia della determinazione del conguaglio che della quantificazione del Pef 2020, che dovrà rispettare i limiti della crescita tariffaria stabiliti da Arera. In sostanza, sarà necessario acquisire dai gestori i dati risultanti da fonti contabili obbligatorie (conto economico, stato patrimoniale, libro dei cespiti ammortizzabili) per quantificare le voci di costo che possono essere valorizzate nel piano economico finanziario, tra cui la svalutazione dei crediti. In riferimento a quali valori assumere e portare all'interno del Pef, l'art. 6.2 del metodo tariffario rifiuti prevede che i costi di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascuna annualità 2020 e 2021 per il servizio del ciclo integrato siano determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2), come risultanti da fonti contabili obbligatorie, assumendo per il 2020 il fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'anno 2018, come risultante da tali fonti contabili obbligatorie. Non risulta, invece, corretto assumere il valore integrale dell'accantonamento a Fcde (sempre riferito alla Tari) iscritto nel risultato di amministrazione 2018, in quanto questo valore è riferito alla totalità dei crediti non riscossi, sia riferiti al medesimo anno che alle annualità precedenti. Finora i Comuni hanno assunto comportamenti tra i più disparati in ordine all'entità dell'accantonamento al fondo crediti da finanziare attraverso il Pef. Trattandosi dell'avvio di un nuovo metodo di calcolo dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, diverso dal precedente, si ritiene che gli enti possano modificare le vecchie scelte ed effettuare una nuova valutazione di opportunità e di congruità dell'accantonamento da finanziare attraverso le tariffe. Tale valutazione dovrà considerare che: Arera ha posto dei limiti alla crescita dei costi da un anno all'altro, aumenti che vanno giustificati da variazioni nel perimetro o dei livelli qualitativi del servizio; la sostenibilità finanziaria e le ricadute sul bilancio dell'ente; il differimento ad annualità successive dei costi delle perdite sui crediti, una volta che saranno dichiarati inesigibili; lo scostamento tra il vecchio Pef e il nuovo.
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